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Sez. 3, Sentenza n. 5829 del 23/11/1985 (Rv. 443018 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - CASI DI ESCLUSIONE - PERMUTA - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - BENE PRIVO DEI REQUISITI DELLA DETERMINATEZZA E DELL'INFUNGIBILITÀ - PERMUTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443018-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - CASI DI ESCLUSIONE - PERMUTA - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - BENE PRIVO DEI REQUISITI DELLA DETERMINATEZZA E DELL'INFUNGIBILITÀ - PERMUTA - ESCLUSIONE.*

L'esclusione, a norma del secondo comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, del diritto di prelazione (e del conseguente diritto di riscatto) si riferisce a qualsiasi ipotesi di reciproco trasferimento del fondo con altri beni (o diritti) e trova la sua ratio nella circostanza che nella permuta l'alienante ha l'intento specifico di servirsi del fondo come mezzo di scambio per conseguire un bene determinato ed infungibile verso il quale nutre un particolare interesse, pertanto non si configura qualora il bene scambiato con il fondo sia privo dei requisiti della determinatezza e della infungibilità, trattandosi di titoli azionari facilmente reperibili sul mercato. (V 3607/84, mass n 435604; (V 6573/80, mass n 410365).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)