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Sez. 3, Sentenza n. 3607 del 16/06/1984 (Rv. 435604 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESCLUSIONE - PERMUTA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435604-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESCLUSIONE - PERMUTA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'art. 8 secondo comma della legge 26 maggio 1965 n. 590, il quale esclude la prelazione agraria, fra l'altro, nel caso di permuta, non può essere riferito restrittivamente al solo scambio di fondi rustici, riguardando ogni ipotesi in cui il fondo concesso in affitto, o mezzadria, Colonia o compartecipazione, venga trasferito dietro un corrispettivo costituito non dal denaro, ma da altro bene determinato ed infungibile (nella specie, immobile urbano), in considerazione della lettera della norma medesima, che non introduce la suddetta limitazione, nonché della sua "ratio", da inquadrarsi nell'ambito della complessiva disciplina della prelazione agraria, ove la libertà contrattuale dell'alienante resta comprimibile con esclusivo riferimento alla scelta dell'altro contraente ed ai termini per il pagamento del prezzo. (V 4729/82, mass n 422687; (V 6225/81, mass n 417019; (V 2584/81, mass n 413358).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)