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Sez. 1, Sentenza n. 26043 del 20/11/2013 (Rv. 629014 - 01)

SOCIETÀ - FUSIONE - IN GENERE | Scissione c.d. negativa di società - Invalidità - Fondamento - Intervenuta iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione - Mancanza di opposizioni dei creditori - Effetto sanante - Conseguenze in tema di valutazione dello stato di insolvenza e di imputazione delle obbligazioni.
Stato
decisa il 2013-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629014-01

SOCIETÀ - FUSIONE - IN GENERE

Nel caso di scissione di società, qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita sia negativo, si realizza un'ipotesi di scissione cosiddetta negativa, da ritenersi non consentita, in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e, conseguentemente, non potrebbe aversi una distribuzione di azioni, fermo restando che, l'invalidità della scissione non può essere pronunciata dopo il decorso, senza opposizione da parte dei creditori, del termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione e dopo l'iscrizione dell'ultimo atto della scissione nel medesimo registro. Ne consegue che, in tale evenienza, si producono gli effetti previsti dall'art. 2506 quater, terzo comma, cod. civ. e, pertanto, l'insolvenza della società scissa e della società beneficiaria deve essere valutata separatamente, avuto riguardo agli elementi attivi e passivi del patrimonio di ciascuna società e tenendo presenti i limiti di responsabilità in relazione rispettivamente alle obbligazioni transitate nel patrimonio della società beneficiaria e alle obbligazioni rimaste nel patrimonio della società scissa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2503 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2506, Cod. Civ. art. 2506 ter, Cod. Civ. art. 2506 quater com. 1, Cod. Civ. art. 2506 quater com. 3, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)