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Sez. 1, Sentenza n. 8864 del 01/06/2012 (Rv. 622841 - 01)

SOCIETÀ - FUSIONE - IN GENERE | Atto di fusione - Avvenuta iscrizione nel registro delle imprese - Preclusione alla pronuncia di invalidità - "Ratio" - Inesistenza della delibera di fusione - Inesistenza derivata dall'atto di fusione - Limiti - Conseguenze sull'interesse ad impugnare la deliberazione assembleare.
Stato
decisa il 2012-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622841-01

SOCIETÀ - FUSIONE - IN GENERE

In tema di fusione tra società, la preclusione della declaratoria di invalidità dell'atto di fusione, sancita dall'art. 2504-quater cod. civ. quale effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese, tutela l'affidamento dei terzi e la certezza dei traffici, sicché, quando l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese sia avvenuta in base ad una sequenza procedimentale priva di riconoscibili anomalie esteriori, l'inesistenza giuridica di una delle delibere assembleari propedeutiche alla fusione, nei limiti in cui essa possa essere ipotizzata, non determina l'inesistenza giuridica dell'atto di fusione, ormai iscritto nel registro, restando esclusa l'impugnabilità di quest'ultimo e risultando carente, pertanto, l'interesse all'accertamento dell'inesistenza della delibera prodromica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 quater, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)