Sez. 3, Sentenza n. 52041 del 11/10/2016 Ud. (dep. 07/12/2016) Rv. 268615 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Violenza sessuale - Induzione a compiere o a subire atti sessuali - Condizione di inferiorità psichica - Patologia mentale della vittima - Necessità - Esclusione - Minore vulnerabile a causa della situazione familiare o personale - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE
In tema di violenza sessuale, la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto, di cui all'art. 609 bis, comma secondo, n. 1, cod. pen., può prescindere da una patologia mentale, potendo dipendere anche dal limitato processo evolutivo mentale e culturale ovvero dalla minore età accompagnata da una situazione individuale e familiare che rendano la persona offesa vulnerabile alle richieste dell'agente. (Fattispecie relativa a minori di etnia romena, clandestine e prive di mezzi di sussistenza, indotte a prostituirsi con la corresponsione di piccole somme di denaro o altre regalie).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 2 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)