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Sez. 3, Sentenza n. 38261 del 20/09/2007 Ud. (dep. 17/10/2007) Rv. 237826 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Violenza sessuale - Induzione a compiere o a subire atti sessuali - Abuso delle condizioni di inferiorità psichica - Patologia mentale della vittima - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237826-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

In tema di violenza sessuale, la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale, in quanto è sufficiente ad integrarla la circostanza che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza all'altrui opera di coazione psicologica o di suggestioni, anche se dovute ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale, ma con esclusione di ogni causa propriamente morbosa. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che siffatte situazioni psichiche devono ritenersi idonee ad elidere comunque, in tutto o in parte, la capacità della vittima di esprimere un valido consenso, sì da impedirle di respingere efficacemente gli atti sessuali dell'agente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 bis com. 2 n. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)