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Sez. 3, Sentenza n. 21325 del 15/10/2010 (Rv. 614378 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Ordinanza ex art. 496 cod. proc. civ. - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614378-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

L'ordinanza di riduzione del pignoramento, sebbene per legge modificabile e revocabile finché non abbia avuto esecuzione, ha effetto immediato ed il rimedio esperibile avverso la medesima è quello dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 496, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)