Sez. 3, Sentenza n. 10998 del 14/07/2003 (Rv. 565027 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Contestazione da parte del debitore dell'intento persecutorio del creditore - Opposizione all'esecuzione - Esclusione - Possibilità per il debitore di chiedere la riduzione del pignoramento se eccessivo - Sussistenza - Ordinanza di rigetto - Impugnabilità con l'opposizione agli atti esecutivi.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Non è qualificabile come opposizione all'esecuzione, in quanto con essa non si nega il potere del creditore di procedere ad esecuzione forzata, l'opposizione con la quale il debitore, pur non contestando l'esistenza di un titolo esecutivo in mano al procedente, né la pignorabilità dei beni sottoposti all'esecuzione, sostenga che il procedimento esecutivo è stato posto in essere a suo carico per un intento persecutorio del creditore; in ogni caso, qualora il valore dei beni pignorati sia superiore all'ammontare del credito e delle spese per i quali si procede, il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento ed in caso che l'istanza venga rigettata ha l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 496
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)