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Sez. 1, Sentenza n. 6314 del 06/12/1995 Cc. (dep. 01/02/1996) Rv. 203743 - 01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - Notificazioni | Notifica del provvedimento camerale ricorribile anche al difensore non cassazionista - Necessità.
Stato
decisa il 1995-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203743-01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - Notificazioni

La notifica imposta dall'art. 666, sesto comma, cod. proc. pen. (analogamente a quella prevista dall'art. 127, settimo comma, dello stesso codice), è dovuta al difensore anche se non in possesso dei requisiti per ricorrere per cassazione, dovendosi interpretare la locuzione "l'ordinanza è notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso", come unicamente finalizzata all'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile e non anche come volta a circoscrivere l'obbligo di notifica ai soli difensori soggettivamente abilitati, ai sensi dell'art. 613, primo comma, cod. proc. pen., a presentare il ricorso in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)