Sez. 1, Sentenza n. 3925 del 04/06/1996 Cc. (dep. 30/08/1996) Rv. 205612 - 01
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - Notificazioni | Notifica del provvedimento camerale ricorribile al difensore non cassazionista - Necessità - Conseguenze in tema di decorrenza del termine per l'impugnazione.
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - Notificazioni
I provvedimenti emessi a seguito di procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza, ricorribili per cassazione ai sensi degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., devono essere notificati anche al difensore non iscritto nell'albo speciale, sicché pure in tali ipotesi si applica il disposto dell'art. 585, terzo comma, cod. proc. pen., in base al quale quando la decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi quello che scade all'ultimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)