Sez. 1, Sentenza n. 1477 del 11/02/1987 (Rv. 450916 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVA - PREVIA CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE - MANCANZA OD IRREGOLARITÀ - ESTINZIONE DEL CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE - CONSEGUENZE - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA - INGIUNZIONE - DEDUZIONE DELLA CAUSA DELL'ESTINZIONE - CONDIZIONI.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVA - PREVIA CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE - MANCANZA OD IRREGOLARITÀ - ESTINZIONE DEL CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE - CONSEGUENZE - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA - INGIUNZIONE - DEDUZIONE DELLA CAUSA DELL'ESTINZIONE - CONDIZIONI.*
In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, la Mancanza (od irregolarità) della preventiva contestazione dell'infrazione, secondo la previsione degli artt. 7 della legge 3 maggio 1967 n. 317 e 6 della legge 24 dicembre 1975 n. 706 (e poi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689), integra una causa d'Estinzione del credito dell'amministrazione, e, pertanto, in Sede d'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, può essere rilevata solo quando venga dedotta dall'opponente con la domanda quale motivo della denunciata illegittimità di quel provvedimento, restando viziata da ultrapetizione la sentenza che accolga detta opposizione accertando d'ufficio la carenza dell'indicato adempimento (o la sua effettuazione in difformità delle prescritte modalità). (V 3045/84, mass n 435081; (V 6319/83, mass n 431067).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 7, Legge 24/12/1975 num. 706 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)