Sez. 1, Sentenza n. 6319 del 26/10/1983 (Rv. 431067 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - OMESSA OD INTEMPESTIVA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE - DEDUZIONE ED ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'OPPONENTE - LIMITI - DOVERI DELLA P.A. - POTERI DEL GIUDICE - ORDINE DI ESIBIZIONE E RICHIESTA DI INFORMAZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - OMESSA OD INTEMPESTIVA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE - DEDUZIONE ED ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'OPPONENTE - LIMITI - DOVERI DELLA P.A. - POTERI DEL GIUDICE - ORDINE DI ESIBIZIONE E RICHIESTA DI INFORMAZIONI.*
Nel giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa per infrazione stradale (nella specie, sosta vietata), che resti regolato dalle Disposizioni della legge 3 maggio 1967 n. 317, la mancata od intempestiva notificazione del verbale di contestazione, quale fatto che non investe gli elementi costitutivi della pretesa creditoria dell'amministrazione, ma determina l'Estinzione della obbligazione, deve essere dedotta e provata dall'opponente, in applicazione dei principi generali sull'Onere della prova. Peraltro, stante la difficoltà di siffatta dimostrazione, specie nel caso di Mancanza di quella notificazione, deve riconoscersi un dovere della amministrazione di collaborare lealmente con l'opponente, che si attivi nel ricercare e fornire la suddetta prova, anche mediante sollecitazione del potere del giudice di ordinare l'esibizione dell'originale dell'atto o di richiedere informazioni, e, correlativamente, ove tale potere sia stato esercitato, non può non assegnarsi rilievo probatorio alla circostanza che l'amministrazione medesima, senza mettere in discussione la legittimità di detto ordine o richiesta, abbia omesso di ottemperarvi. (V 1825/81, mass n 412514).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Strada art. 4 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 4 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 7, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 14/02/1974 num. 62 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)