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Sez. 1, Sentenza n. 3045 del 17/05/1984 (Rv. 435081 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - DEDUZIONE DELLA MANCATA O INTEMPESTIVA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE - PROVA RELATIVA - ONERE DELL'OPPONENTE - ORDINE ALLA P.A. DI ESIBIRE IL SUDDETTO VERBALE - POTERE - DOVERE DEL GIUDICE - OMESSA PRESENTAZIONE DELLO STESSO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435081-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - DEDUZIONE DELLA MANCATA O INTEMPESTIVA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE - PROVA RELATIVA - ONERE DELL'OPPONENTE - ORDINE ALLA P.A. DI ESIBIRE IL SUDDETTO VERBALE - POTERE - DOVERE DEL GIUDICE - OMESSA PRESENTAZIONE DELLO STESSO - CONSEGUENZE.*

Anche nel giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa per infrazione stradale, disciplinata dalla legge 3 maggio 1967 n. 317, la mancata o intempestiva notificazione del verbale di contestazione deve essere dedotta e provata dall'opponente in applicazione dei principi generali dell'Onere della prova concernendo non un elemento costitutivo della pretesa creditoria, ma una causa di Estinzione dell'obbligazione. Peraltro, stante la difficoltà di siffatta dimostrazione, oltre al dovere della P.a. Di collaborare lealmente con l'opponente nell'acquisizione di tale prova deve riconoscersi il potere-dovere del giudice, anche in relazione all'impulso d'ufficio che caratterizza detto procedimento, di ordinare alla P.a. La esibizione del verbale dell'infrazione e di controllare se lo stesso sia stato notificato regolarmente al trasgressore, a meno che egli, traendo argomenti di prova dal contegno processuale delle parti a norma dell'art. 116 cod. proc. civ., non ritenga di dover presumere dall'omessa presentazione di detto verbale da parte della P.a. Come vero il fatto negativo assunto dall'opponente, e cioè che il medesimo non gli sia stato mai notificato. (V 1825/81, mass n 412514; (Conf 6319/83, mass n 431067, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 7, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)