Sez. 6, Sentenza n. 47466 del 08/11/2004 Ud. (dep. 07/12/2004) Rv. 230416 - 01
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REDAZIONE | Discrasia tra l'intestazione della sentenza (ove siano indicato esattamente gli estremi del provvedimento impugnato) e il dispositivo (sia quello letto in udienza sia quello trascritto dopo la motivazione) nel quale sia indicata una sentenza estranea al giudizio - Violazione dell'art. 545 cod. proc. pen - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REDAZIONE
Non costituisce violazione del principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice é solo il dispositivo - che di conseguenza non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione - la discrasia tra l'intestazione della sentenza (dove sia riportata l'esatta indicazione del provvedimento impugnato) e il dispositivo - sia quello letto in udienza sia quello trascritto dopo la motivazione - nel quale é indicata la conferma di una sentenza completamente estranea al giudizio. Trattasi, infatti, di un evidente errore materiale che non esplica alcuna influenza sull'esito finale del giudizio, in quanto i fatti e le ragioni giuridiche della decisione sono quelli descritti nella motivazione della sentenza, i cui precisi estremi sono riportati nell'intestazione. (Fattispecie relativa ad una decisione della Corte ex art. 578 cod. proc. pen. conseguente ad una sentenza d'appello, relativa ad un reato per il quale era maturata la prescrizione sin da epoca antecedente alla pronunzia di secondo grado, che aveva, tra l'altro, condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)