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Sez. 3, Sentenza n. 4487 del 12/07/1980 (Rv. 408362 - 01)

LOCAZIONE - DISDETTA - FUNZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - RICHIESTA DI RILASCIO DI IMMOBILE LOCATO IN REGIME VINCOLISTICO - RAGIONI RELATIVE - INDICAZIONE PER LA PRIMA VOLTA NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1980-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408362-01

LOCAZIONE - DISDETTA - FUNZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - RICHIESTA DI RILASCIO DI IMMOBILE LOCATO IN REGIME VINCOLISTICO - RAGIONI RELATIVE - INDICAZIONE PER LA PRIMA VOLTA NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - SUFFICIENZA.*

La disdetta del contratto di locazione adempie alla funzione di un preavviso diretto ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del contratto, senza che sussista alcun Obbligo per il locatore di motivare tale manifestazione di volonta, con la conseguenza che le ragioni della richiesta di rilascio dell'immobile locato in regime vincolistico possono essere indicate per la prima volta nel successivo atto introduttivo del giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)