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Sez. 3, Sentenza n. 2869 del 26/04/1983 (Rv. 427786 - 01)

LOCAZIONE - DISDETTA - NOZIONE - FUNZIONE - COMUNICAZIONE - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427786-01

LOCAZIONE - DISDETTA - NOZIONE - FUNZIONE - COMUNICAZIONE - MODALITÀ.*

La disdetta, quale atto negoziale unilaterale e recettizio, adempie alla funzione di impedire la prosecuzione e la rinnovazione tacita del contratto e deve essere comunicata con quel preavviso che risulta stabilito dal legislatore (artt. 28, 29 e 59 legge n. 392 del 1978) in riferimento all'intervallo temporale minimo che deve intercorrere tra la comunicazione e l'effetto interruttivo (della prosecuzione) od impeditivo (della continuazione) del contratto, ma senza riferimento ad un intervallo temporale massimo, prima del decorso del quale la manifestazione di volontà sarebbe intempestiva ed inefficace. (V 4487/80, mass n 408362; (V 3763/79, mass n 400207).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)