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Sez. 1, Sentenza n. 2590 del 25/10/1971 Ud. (dep. 21/04/1972) Rv. 120854 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - VIZIO PARZIALE DI MENTE - INCOMPATIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120854-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - VIZIO PARZIALE DI MENTE - INCOMPATIBILITA - CONDIZIONI.*

Fra premeditazione e vizio parziale di mente sussiste inconciliabilita nel caso in cui la premeditazione sia originata da cause che si identificano con i caratteri e l'essenza della infermita, come quando il motivo criminoso coincide con l'idea fissa ossessiva che fa parte del quadro sintomatologico di una determinata infermita, quali le sindromi paranoiche con delirio di persecuzione. In tal caso si ha non soltanto l'irrigidirsi della vita mentale del soggetto in una determinata idea, che costituisce, nel contempo, il movente del delitto, ma tutto cio avviene con il carattere della immutabilita, in quanto e l'effetto di una malattia mentale, onde si rende impossibile quel contrasto interiore fra spinte e controspinte, nel quale la premeditazione trova il suo carattere essenziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 577 com. 1 n. 3, Cod. Pen. art. 576 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)