Sez. 1, Sentenza n. 3499 del 25/10/1968 (Rv. 336650 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- CONCORDATO - DEFINITIVITA IN ORDINE AL QUANTUM - NECESSITA DELLA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA DEL CONCORDATO - IMPUGNATIVA CON RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - TERMINE - DECORRENZA - PRECLUSIONE PER LA DEFINITIVITA DELL'ACCERTAMENTO - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- CONCORDATO - DEFINITIVITA IN ORDINE AL QUANTUM - NECESSITA DELLA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA DEL CONCORDATO - IMPUGNATIVA CON RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - TERMINE - DECORRENZA - PRECLUSIONE PER LA DEFINITIVITA DELL'ACCERTAMENTO - INSUSSISTENZA.*
L'accertamento della base imponibile, contenuto nel concordato tributario, e definitivo in ordine al quantum e, stante tale suo carattere, non comporta neppure la necessita della notificazione di avviso di accertamento. L'eventuale errore, in ordine ai limiti territoriali di efficacia della legge istitutiva dell'imposta, errore che abbia portato il contribuente a riconoscersi tale ed a concordare il valore imponibile mentre non era soggetto all'imposta, o eventuali altre ragioni di illegittimita dell'accertamento, debbono essere dedotti dal contribuente con Azione di impugnativa dall'accertamento medesimo, concordato ma illegittimo. E tale Azione, da proporsi entro 30 giorni dal concordato, non e preclusa a causa della definitivita dell'accertamento concordato poiche il concordato fiscale e diretto a stabilire l'entita del reddito e non anche a risolvere questioni di diritto in ordine ai limiti di efficacia ed all'interpretazione della legge istitutiva dell'imposta.*
Riferimenti normativi: Legge 11/07/1907 num. 560 art. 91, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)