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Sez. 1, Sentenza n. 554 del 25/02/1974 (Rv. 368326 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - APPLICABILITA DELLA NORMATIVA AL TERZO ADDOSSATOSI IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.*
Stato
decisa il 1974-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368326-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - APPLICABILITA DELLA NORMATIVA AL TERZO ADDOSSATOSI IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.*

Colui che, pur senza essere l'originario debitore d'imposta, stipuli nel proprio interesse l'adesione alla definizione fiscale, assumendo il pagamento dell'imposta stessa (nella specie si trattava del cessionario di un'azienda e dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio ad essa inerente) e in tutto equiparato al contribuente nella impugnazione dell'atto di adesione, ed e pertanto anch'egli soggetto alla norma dell'art 22, ultimo comma, RDL 7 agosto 1936 n 1639, secondo cui l'autorita giudiziaria puo essere adita solo dopo il ricorso alla commissione tributaria e la pronunzia di una decisione definitiva da parte di almeno una di esse. (V 103'70, mass n 344805; 3499'68, mass n 336650).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)