Sez. L - , Sentenza n. 21475 del 19/08/2019 (Rv. 654852 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE | Personale già assegnato al SECIT - Indennità ex artt. 12, comma 4, della l. n. 146 del 1980 e 11, comma 2, della l. n. 358 del 1991 - Natura retributiva - Privatizzazione del pubblico impiego, intervento della contrattazione collettiva e soppressione del SECIT - Irrilevanza - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE
In tema di trattamento economico del personale già in servizio al SECIT, l'indennità di cui agli artt. 12, comma 4, della l. n. 146 del 1980 e 11, comma 2, della l. n. 358 del 1991 - avente natura retributiva stabile e continuativa - non è venuta meno e non ha mutato i suoi caratteri né a seguito della privatizzazione del rapporto di impiego pubblico e dell'intervento della contrattazione collettiva, né per effetto della soppressione del SECIT, ai sensi dell'art. 45 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, con conseguente conservazione dell'emolumento già percepito, in applicazione del principio generale di irriducibilità della retribuzione, che vieta, anche nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico privatizzato, il peggioramento ingiustificato del trattamento economico antecedentemente maturato.
Riferimenti normativi: Legge 24/04/1980 num. 146 art. 12 com. 4, Legge 29/10/1991 num. 358 art. 11 com. 2, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 45, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)