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Sez. L - , Sentenza n. 11029 del 05/05/2017 (Rv. 644225 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - PROCEDIMENTO - PREFERENZE | Pubblico impiego - Riassorbimento - Passaggio di posizione all’interno della stessa area all’esito di procedure di riqualificazione - Applicabilità - Trattamento economico di primo dirigente amministrazione penitenziaria riconosciuto da sentenza passato in giudicato - Limiti.
Stato
decisa il 2017-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644225-01

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - PROCEDIMENTO - PREFERENZE

Nei rapporti di pubblico impiego, la regola generale del riassorbimento opera anche in caso di passaggio di posizione all'interno della stessa area in esito a procedure di riqualificazione, stante la continuità giuridica del rapporto di lavoro, in cui il mantenimento di un trattamento più favorevole in godimento opera nei limiti del principio di irriducibilità della retribuzione, ma non è più giustificabile in presenza di un trattamento economico più favorevole, demandandosi alla contrattazione collettiva solo la definizione delle modalità e della misura del detto riassorbimento. Ne consegue che il trattamento economico di "primo dirigente" ex art. 4-bis, lett. a), del d.l. n. 356 del 1987, conv., con modif, dalla l. n. 436 del 1987, riconosciuto ai dipendenti dall'amministrazione penitenziaria a seguito di sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato, opera nei limiti di cui all'art. 41, comma 5, della l. n. 449 del 1997, che ha previsto - anche a seguito della sentenza n. 374 del 2000 della Corte costituzionale - la regola del riassorbimento delle maggiorazioni nel trattamento economico più favorevole successivamente conseguito.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/08/1987 num. 356 art. 4 bis, Legge 27/10/1987 num. 436 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 41 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)