Sez. 1, Sentenza n. 2515 del 27/06/1975 (Rv. 376429 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - OGGETTO DELL'IMPOSTA (PRESUPPOSTO) - SUCCESSIONI CONTESTATE GIUDIZIALMENTE - ACCERTAMENTO DEGLI EREDI - INTERPRETAZIONE DEL TESTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - OGGETTO DELL'IMPOSTA (PRESUPPOSTO) - SUCCESSIONI CONTESTATE GIUDIZIALMENTE - ACCERTAMENTO DEGLI EREDI - INTERPRETAZIONE DEL TESTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE.*
L'art 6 della legge tributaria sulle successioni (RD n 3270 del 1923), stabilendo che 'la tassa si applica in base alle Disposizioni testamentarie anche se il testamento sia impugnato giudizialmentè, ha la finalita tributaria di accertare, in modo inequivocabile, quali siano i chiamati all'eredita ed in quale misura, e di evitare una eventuale collusione fra le parti. Ma dalla norma non puo evincersi che al giudice sia vietato interpretare il testamento e che egli debba limitarsi a recepire passivamente quanto risulta letteralmente dal testamento medesimo, che invece puo andar soggetto ad interpretazione, in conformita del principio generale sancito dallo art 1362 cod civ. (V 1302/68, mass n 332872; 1284/67, mass n 327828).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)