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Sez. 1, Sentenza n. 1302 del 27/04/1968 (Rv. 332872 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - PLURALITA - LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA.*
Stato
decisa il 1968-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332872-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - PLURALITA - LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA.*

A norma dell'art. 6, primo comma, della legge tributaria sulle successioni, nel caso di successione in base a testamento, l' amministrazione finanziaria deve applicare l'imposta di successione esclusivamente sulla base delle Disposizioni testamentarie che hanno formato oggetto di denuncia, secondo il principio dell'autonomia della pluralita delle denuncie medesime, quindi, procede legittimamente a tante liquidazioni d'imposta quante sono le denuncie, anche se tra loro contrastanti (nella specie, erano state presentate da persone diverse, nominate eredi universali con distinti testamenti olografi, due denuncie di successione). Il rimborso della imposta da parte di chi abbia sentito negare la sua qualita di erede o legatario da sentenza pronunciata tra le parti in contraddittorio con l' amministrazione finanziaria, e, peraltro, salvo. La norma contenuta nel primo comma del citato art. 6 si applica anche ai casi di revoca espressa o tacita delle Disposizioni testamentarie di conseguenza, la validita delle Disposizioni revocate rimane integra nei confronti dell' amministrazione finanziaria se non si sia verificata la condizione imposta dalla predetta norma.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)