Sez. 5, Sentenza n. 23658 del 15/09/2008 (Rv. 605030 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Processo tributario - Giudicato esterno - Rilevanza in un diverso giudizio - Condizioni - Uffici finanziari periferici diversi, anteriormente alla istituzione dell'Agenzia delle Entrate - Efficacia di giudicato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Nel processo tributario, il presupposto dell'efficacia del giudicato esterno è che esso si sia formato tra le stesse parti, non essendo sufficiente che esso riguardi un accertamento riferibile ad una questione di fatto comune ad entrambe le cause; pertanto, non possono estendersi gli effetti di una sentenza passata in giudicato nei confronti di un Ufficio periferico ad altro, difettando il requisito della identità delle parti, in quanto gli uffici periferici del Ministero delle Finanze, anteriormente alla istituzione dell'Agenzia delle Entrate, godevano di distinta legittimazione processuale. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale aveva riconosciuto efficacia di giudicato esterno ad una sentenza pronunciata nei confronti di un ufficio IVA, mentre parte del giudizio era un ufficio delle imposte dirette).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)