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Sez. 6, Sentenza n. 33508 del 24/09/2025 Ud. (dep. 09/10/2025) Rv. 288789-01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Dichiarazioni accusatorie - Ritrattazione - Inattendibilità di quest'ultima - Utilizzabilità delle originarie dichiarazioni accusatorie - Possibilità - Criteri di valutazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288789-01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

In tema di valutazione delle prove, il giudice, nel caso di ritrattazione di dichiarazioni accusatorie non inequivocabilmente idonea a svalutarle, può legittimamente assegnare a queste ultime peso

probatorio, a condizione che eserciti su di esse un controllo più incisivo, esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche giungere a ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace si traduce, proprio in quanto tale, in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie. (Fattispecie relativa al delitto di maltrattamenti, in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di inverosimiglianza della ritrattazione della persona offesa, espressa dai giudici di merito, in ragione della linearità e della concordanza delle accuse contenute nelle pregresse denunce, riscontrate da referti medici e da fotografie ritraenti i lividi riportati dalla vittima, risalenti al periodo in cui era in corso la relazione sentimentale con l'imputato).

Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)