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Sez. L, Sentenza n. 7097 del 01/12/1986 (Rv. 449184 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI - DIRITTO A PERMESSI RETRIBUITI - CONDIZIONI - TERMINE DI VENTIQUATTRO ORE PRIMA PER LA COMUNICAZIONE SCRITTA AL DATORE DI LAVORO - COMPUTO - ORE COMPRESE NELLA GIORNATA NON LAVORATIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449184-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI - DIRITTO A PERMESSI RETRIBUITI - CONDIZIONI - TERMINE DI VENTIQUATTRO ORE PRIMA PER LA COMUNICAZIONE SCRITTA AL DATORE DI LAVORO - COMPUTO - ORE COMPRESE NELLA GIORNATA NON LAVORATIVA - ESCLUSIONE.*

Il diritto dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato presuppone - ex art. 23 stat. Lavoratori - l'adempimento dell'Onere della comunicazione scritta al datore di lavoro, tramite le rappresentanze sindacali aziendali, entro il termine - di regola - di ventiquattro ore prima, al fine di consentire al datore di lavoro di predisporre le misure organizzative necessarie per supplire all'assenza del lavoratore; per valutare la tempestività di tale comunicazione, che condiziona la legittimità dell'assenza del dipendente, nel termine suddetto non vanno computate le ore comprese nelle giornate non lavorative in cui cessa l'attività aziendale. (V 1454/84, mass n 433549).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)