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Sez. 3, Sentenza n. 5294 del 16/06/1987 (Rv. 453874 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE - FATTI DEDUCIBILI - TRANSAZIONE INTERVENUTA PRIMA DELLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO - DEDUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453874-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE - FATTI DEDUCIBILI - TRANSAZIONE INTERVENUTA PRIMA DELLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO - DEDUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Alla stregua del principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, in Sede di opposizione a qualsiasi tipo di esecuzione (sia mediante espropriazione che per consegna o rilascio) promossa in base ad una sentenza passata in giudicato, non possono farsi valere i fatti modificativi od estintivi del rapporto sostanziale che siano anteriori alla pronuncia del titolo esecutivo e, quindi, neppure la transazione intervenuta prima della formazione del giudicato. (V 6412/79, mass n 403142; (V 1125/68, mass nn 332601 e 332606; (V 1488/67, mass n 328187).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)