Sez. 3, Sentenza n. 5294 del 16/06/1987 (Rv. 453874 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE - FATTI DEDUCIBILI - TRANSAZIONE INTERVENUTA PRIMA DELLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO - DEDUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE - FATTI DEDUCIBILI - TRANSAZIONE INTERVENUTA PRIMA DELLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO - DEDUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Alla stregua del principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, in Sede di opposizione a qualsiasi tipo di esecuzione (sia mediante espropriazione che per consegna o rilascio) promossa in base ad una sentenza passata in giudicato, non possono farsi valere i fatti modificativi od estintivi del rapporto sostanziale che siano anteriori alla pronuncia del titolo esecutivo e, quindi, neppure la transazione intervenuta prima della formazione del giudicato. (V 6412/79, mass n 403142; (V 1125/68, mass nn 332601 e 332606; (V 1488/67, mass n 328187).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)