Sez. L, Sentenza n. 6605 del 05/12/1988 (Rv. 460909 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - CONTROLLI AMMISSIBILI - IN GENERE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - CONTROLLI AMMISSIBILI - IN GENERE.*
In Sede di opposizione nel processo di esecuzione, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato stesso, e non anche sulla base di quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla Costituzione del titolo giudiziale, e risulterebbero, perciò, in contrasto con l'accertamento contenuto nel giudicato, il quale, a norma dell'art. 2909 cod. civ., fa stato ad ogni effetto tra le parti. (V 5650/88, mass n 460196; (V 5294/87, mass n 453874; (V 6297/80, mass n 410037; (V 3386/80, mass n 407207; (Conf 1181/80, mass n 404670).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)