Sez. 3, Sentenza n. 4254 del 16/05/1990 (Rv. 467212 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA - ELEZIONE DI DOMICILIO COMPIUTA NELL'ATTO DI PRECETTO - RILEVANZA - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA - ELEZIONE DI DOMICILIO COMPIUTA NELL'ATTO DI PRECETTO - RILEVANZA - LIMITI.*
L'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto vale a radicare la Competenza del giudice dell'esecuzione e ad escludere il foro sussidiario del luogo della notifica del precetto medesimo, se nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre all'esecuzione, secondo la generale previsione di cui all'art. 26 del cod. proc. civ.. (V 8244/87, mass n 455855; (V 4895/87, mass n 453516).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)