Sez. 2, Sentenza n. 4895 del 05/06/1987 (Rv. 453516 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - ELEZIONE DI DOMICILIO - EFFETTI - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL LUOGO DELL'ELEZIONE - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - ELEZIONE DI DOMICILIO - EFFETTI - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL LUOGO DELL'ELEZIONE - CONDIZIONI.*
A norma del terzo comma dell'art. 480 cod.proc.civ. - anche nell'interpretazione datane dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 84 del 19 giugno 1973 -, l'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto vale a radicare la Competenza del giudice dell'esecuzione e ad escludere il foro sussidiario della notifica del precetto medesimo, solo se nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la generale previsione dell'art. 26 cod.proc.civ.. (V 17/81, mass n 410394; (Conf 1946/87, mass n 451257; (Conf 4965/79, mass n 401622; (Conf 3451/74, mass n 371968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)