diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8244 del 06/11/1987 (Rv. 455855 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - ELEZIONE DI DOMICILIO COMPIUTA DAL CREDITORE - EFFETTI - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE DEL FORO SUSSIDIARIO DELLA NOTIFICA DEL PRECETTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455855-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - ELEZIONE DI DOMICILIO COMPIUTA DAL CREDITORE - EFFETTI - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE DEL FORO SUSSIDIARIO DELLA NOTIFICA DEL PRECETTO - CONDIZIONI.*

A norma del terzo comma dell'art. 480 cod.proc.civ. - nell'interpretazione della Corte costituzionale, (sentenza n. 84 del 19 giugno 1973) - l'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto vale a radicare la Competenza del giudice dell'esecuzione, e ad escludere il foro sussidiario della notifica del precetto medesimo, solo se nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la generale previsione dell'art. 26 cod.proc.civ.. (V 4895/87, mass n 453516; (V 1946/87, mass n 451257; (V 2887/86, mass n 445921; (V 2887/86, mass n 445920; (V 6935/83, mass n 431605; (V 17/81, mass n 410394; (V 4965/79, mass n 401622; (V 1210/76, mass n 379899; (V 2159/74, mass n 370508).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)