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Sez. L, Sentenza n. 15306 del 04/12/2001 (Rv. 550832 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO | Procuratore patrocinante "extra districtum" - Domiciliazione legale presso la cancelleria del giudice procedente - Notificazione dell'atto d'appello - Rilevanza del medesimo domicilio - Notificazione presso la cancelleria del giudice d'appello - Inesistenza giuridica.
Stato
decisa il 2001-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550832-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO

In caso di domiciliazione per legge del procuratore presso la cancelleria del giudice procedente, a norma dell'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, la notificazione al medesimo procuratore dell'atto di appello contro la sentenza pronunciata nel giudizio in cui ha operato tale domiciliazione legale deve essere eseguita presso la cancelleria del giudice di primo grado, come si evince dal tenore del citato art. 82 e dalla considerazione che la notificazione dell'atto di impugnazione al procuratore della parte si basa su una "prorogatio" dei poteri rappresentativi relativi al grado di giudizio conclusosi, e quindi deve considerarsi giuridicamente inesistente la notificazione avvenuta presso la cancelleria del giudice d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)