Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16951 del 04/08/2011 (Rv. 618745 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO | Procuratore domiciliato "ex lege" presso la cancelleria del giudice procedente - Notificazione dell'atto d'appello - Presso la cancelleria del giudice di primo grado - Necessità - Fondamento - Notificazione presso la cancelleria del giudice d'appello - Inesistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO
In caso di domiciliazione "ex lege" del procuratore presso la cancelleria del giudice procedente, a norma dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la notificazione al medesimo procuratore dell'atto di appello contro la sentenza pronunciata nel giudizio in cui ha operato tale domiciliazione legale deve essere eseguita presso la cancelleria del giudice di primo grado, come si evince dal tenore del citato art. 82 e dalla considerazione che la notificazione dell'atto d'impugnazione al procuratore della parte si basa su una "prorogatio" dei poteri rappresentativi relativi al grado di giudizio conclusosi e, quindi, deve considerarsi giuridicamente inesistente la notificazione avvenuta presso la cancelleria del giudice d'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)