Sez. L, Sentenza n. 4225 del 13/04/1995 (Rv. 491793 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO | Esercizio del mandato fuori della circoscrizione del Tribunale assegnato al procuratore - Elezione del domicilio nel luogo del processo - Necessità - Mancanza - Elezione del domicilio presso la cancelleria - Presunzione assoluta - Conseguenza - Notificazione della sentenza e dell'impugnazione - Esecuzione presso detto ufficio - Efficacia.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO
Ai sensi dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (applicabile anche dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice di rito) il procuratore che esercita il suo ministero in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio - all'atto di costituirsi in giudizio - nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in mancanza di ciò, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria di detto giudice; con la conseguenza che tale domicilio assume rilievo sia ai fini della notifica al procuratore medesimo, idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, che ai fini della notifica di quest'ultima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)