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Sez. 3, Sentenza n. 8303 del 31/03/2008 (Rv. 602379 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ | Riconoscimento da parte del conduttore dell'idoneità del bene all'uso pattuito - Clausola di esonero del locatore da ogni relativa responsabilità - Validità della clausola - Sussistenza - Vizi della cosa locata conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore - Irrilevanza - Condizioni - Risoluzione del contratto per inadempimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602379-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

In tema di locazione di immobile adibito ad uso diverso, nel caso in cui il conduttore abbia in contratto riconosciuto il bene locato idoneo all'uso pattuito e abbia esonerato il locatore da ogni inadempienza, é irrilevante la sussistenza di vizi conosciuti o conoscibili da parte dello stesso conduttore. Conseguentemente, in tal caso, deve escludersi la risoluzione del contratto, essendo, in base alla relativa valida clausola contrattuale, rimessa alla diligenza del conduttore la constatazione dei detti vizi e all'autonomia delle parti la valutazione dei vizi che non rendono impossibile il godimento del bene, non potendosi escludere che il conduttore ritenga di realizzare i suoi interessi assumendosi il rischio economico dell'eventuale riduzione dell'uso pattuito ovvero accollandosi l'onere delle spese necessarie per adeguare l'immobile locato all'uso convenuto, in cambio di un canone inferiore rispetto a quello richiesto in condizioni di perfetta idoneità del bene al predetto uso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1579

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)