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Sez. 1, Sentenza n. 6592 del 23/07/1996 (Rv. 498681 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Procedimento di liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Vincolo discendente dall'obbligo dell'osservanza della zona di rispetto cimiteriale - Deprezzamento del suolo per effetto del predetto vincolo - Computo di tale vincolo nel calcolo dell'indennità - Ammissibilità solo con riferimento all'ampliamento della "zona di rispetto" dovuta all'allargamento del cimitero.
Stato
decisa il 1996-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498681-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI

Nell'ipotesi di espropriazione di una parte di un fondo - non edificabile perché gravato da vincolo cimiteriale - e di successivo allargamento del cimitero, il terreno originariamente compreso nella zona di rispetto non può essere considerato edificatorio al fine della determinazione dell'indennità di esproprio, mentre è indennizzabile il vincolo discendente dall'obbligo, novellamente insorto rispetto ad altra parte dello stesso fondo, di mantenere le costruzioni alla distanza dal perimetro cimiteriale stabilita dall'art. 338 R.D. n. 1265 del 1934, in quanto detto vincolo - ancorché in via di principio non indennizzabile, costituendo effetto legale che colpisce non solo il terreno espropriato, ma tutti quelli che si trovino in una determinata relazione spaziale con il cimitero - già gravante sulla parte espropriata viene a spostarsi sulla parte residua. Ne deriva che, nel calcolo dell'indennità espropriativa, condotto con il criterio della differenza tra il valore dell'intero fondo prima dell'espropriazione e quello della porzione residua, ex art. 40 legge n. 2359 del 1865, il suddetto vincolo deve essere computato in detrazione non di entrambi i termini di paragone, ma di uno soltanto, in quanto altrimenti verrebbe a pregiudicare due volte il medesimo bene.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)