Sez. 1, Sentenza n. 12386 del 09/12/1998 (Rv. 521473 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione parziale di terreni - Indennità - Determinazione - Criteri ex art. 40 della legge n. 2359 del 1865 - Portata generale - Configurabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (a norma del quale, nei casi di espropriazione parziale, la liquidazione dell'indennità è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso) ha portata e carattere generali, e si applica, pertanto, anche alle espropriazioni di aree (tanto agricole quanto edificabili) per le quali leggi diverse impongano criteri indennitari del tutto o in parte indipendenti dal valore di mercato del bene.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)