Sez. 2, Sentenza n. 1080 del 08/04/1972 (Rv. 357479 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) -INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NELLA FASE GIUDIZIALE - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) -INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NELLA FASE GIUDIZIALE - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - DECORRENZA.*
L'accertamento delle condizioni richieste per il riconoscimento del diritto dell'assicurato alla pensione di invalidita non puo essere compiuto, in Sede giudiziaria, travalicando i limiti che, sia pure indirettamente, derivano dall'osservanza dell'Onere del preventivo esperimento del procedimento amministrativo, con la conseguenza che sono rilevanti soltanto le condizioni invalidanti che astrattamente possono ritenersi comprese nel quadro clinico e sintomatologico delle infermita che furono, a suo tempo, denunciate o comunque, accertate nella fase amministrativa. Tuttavia, se nella successiva fase giudiziaria, si sia verificato un aggravamento della invalidita per evoluzione delle stesse infermita gia denunciate o accertate in Sede amministrativa, aggravamento virtualmente compreso nello stesso quadro clinico dedotto ed accertato nella fase amministrativa, di esso il giudice deve tener conto nel procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che, dalle infermita stesse, deriva alla capacita di guadagno dell'assicurato; in questo caso, la pensione di invalidita deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le suddette condizioni si sono verificate. (Conf 2910'71, mass n 354152; 2856'71, mass n 354075).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)