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Sez. 2, Sentenza n. 2910 del 15/10/1971 (Rv. 354152 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELLA INVALIDITA - RILEVANZA - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE - AMMISSIBILITA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1971-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354152-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELLA INVALIDITA - RILEVANZA - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE - AMMISSIBILITA - DECORRENZA.*

In tema di accertamento della capacita di guadagno, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, qualora si accerti che una causa invalidante denunciata e non ancora produttiva di incapacita di guadagno durante il corso del procedimento amministrativo si e aggravata nel corso del procedimento giurisdizionale, al punto da causare la incapacita nei limiti legali, si realizza una condizione dell'Azione, con la conseguenza che il giudice - sussistendo tutte le altre condizioni volute dalla legge - puo accogliere la domanda dell'assicurato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al detto accertamento. (Conf 875'71, mass n 350765).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)