Sez. 3, Sentenza n. 13334 del 19/07/2004 (Rv. 577078 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Contratto atipico di skipass - Contenuto - Infortunio subito da uno sciatore per difetto di manutenzione di una pista - Responsabilità solidale di tutti i facenti parte del comprensorio sciistico - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
L'accesso ad un comprensorio sciistico, costituito da numerose piste da sci di proprietà di soggetti diversi, a mezzo di un contratto atipico di "skipass", che consente allo sciatore, dietro corrispettivo, di utilizzare liberamente e illimitatamente, per il tempo previsto dal contratto, tutti gli impianti di risalita facenti parte del comprensorio, non implica una responsabilità contrattuale solidale di tutti i proprietari delle singole piste per gli incidenti verificatisi su una delle piste a causa dei difetti di manutenzione della stessa (nel caso di specie, mancanza di neve non adeguatamente segnalata), in quanto gli obblighi di manutenzione e custodia ricadono esclusivamente sul proprietario di ciascun impianto facente parte del comprensorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1292
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)