Sez. 3, Sentenza n. 2563 del 06/02/2007 (Rv. 594375 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Contratto di "skipass" - Natura atipica - Configurabilità - Fondamento - Obbligo del gestore di manutenzione delle piste - Sussistenza - Inadempimento - Responsabilità contrattuale del gestore per i danni causati ai contraenti - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
Il contratto di "ski-pass" - che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito - presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l'evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale (come, nella specie, laddove era rimasta adeguatamente accertata l'insussistenza di siffatto inadempimento in virtù dell'esclusione della pericolosità della situazione creata dal gestore con la costruzione di una casetta di ricovero dell'erogatore di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dell'impianto di risalita a breve distanza dallo spiazzo di fermata della pista a valle e del nesso di causalità tra questa situazione e l'evento dannoso dedotto dal ricorrente, invero da lui stesso determinato alla stregua della imprudente velocità adottata lungo la discesa e nella parte terminale della pista, da cui era derivata la sua collisione con la piccola costruzione, con la produzione delle conseguenti lesioni per le quali era stata intentata l'azione risarcitoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)