Sez. 3, Sentenza n. 938 del 10/03/1998 Cc. (dep. 05/05/1998) Rv. 210865 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Custodia giudiziaria - Liquidazione dell'indennità - Riferimento alle tariffe ed agli usi - Derogabilità -Ammissibilità - Obbligo di specifica motivazione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE
L'indennità di custodia va liquidata con riferimento alle tariffe ed agli usi locali, ma il giudice, qualora non le ritenga adeguate può ricorrere a liquidazione equitativa ancorandola alla qualità e quantità dell'impegno del custode. In tale ipotesi occorre motivare specificamente non solo il ricorso alla liquidazione equitativa, ma anche la determinazione in concreto dell'indennità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 691 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 691 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 695, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 695
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)