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Sez. 4, Sentenza n. 1831 del 16/05/1995 Cc. (dep. 24/05/1995) Rv. 201694 - 01

Prove - Mezzi di prova - Sequestri - Spese | Per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate - Indennità di custodia - Liquidazione - Riferimento alle tariffe ed agli usi locali - Pedissequa ed obbligatoria osservanza dei medesimi - Esclusione - Tariffe ed usi non ritenuti adeguati e corrispondenti alla "aestimatio" dell'attività del custode nella specificità del caso - Liquidazione equitativa - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201694-01

Prove - Mezzi di prova - Sequestri - Spese

L'indennità di custodia delle cose sequestrate va liquidata dal giudice con riferimento alle tariffe ed agli usi locali e non già in pedissequa ed obbligatoria osservanza dei medesimi. Legittimamente, pertanto, il giudice, quando non ritenga adeguate e corrispondenti alla "aestimatio" dell'attività prestata dal custode nella specificità del caso le tariffe o le indicazioni degli usi, può ricorrere a liquidazione equitativa dell'indennità, ancorandola alla qualità ed alla quantità dell'impegno del custode, allorché esso non richieda particolare attività aggiuntiva, oltre al ricovero del bene in un locale e la normale vigilanza per escludere intromissioni di terzi. (Vedi sent. n. 1839, Sez. IV, C.C. 16.5.1995, ric. Teresi, non massimata sul punto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265, Legge 13/07/1965 num. 832

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)