Sez. 4, Sentenza n. 2490 del 30/05/1995 Cc. (dep. 27/07/1995) Rv. 202007 - 01
Esecuzione - Spese - Questioni - In genere | Liquidazione dell'indennità di custodia giudiziaria - Riferimento alla tariffe e agli usi - Riconoscimento da parte del giudice della loro inadeguatezza e non corrispondenza alla "aestimatio" dell'attività prestata dal custode - Liquidazione equitativa dell'indennità - Potere del giudice - Sussistenza.
Esecuzione - Spese - Questioni - In genere
Il giudice, allorquando procede alla liquidazione dell'indennità di custodia giudiziaria, pur dovendo fare riferimento alle tariffe e agli usi, quando non li ritenga adeguati e corrispondenti alla "aestimatio" dell'attività prestata dal custode nella specificità del caso può ricorrere a liquidazione equitativa dell'indennità detta, ancorandola alla qualità e alla quantità dell'impegno del custode e riducendo congruamente l'ammontare del compenso in relazione a tale specificità. (V. anche sent. n. 2517, sez. 4, CC. 30 giugno 1995, ric. Galvano, non massimata sul punto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 691 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 691 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 695, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 695
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)