Sez. L, Sentenza n. 11411 del 17/11/1997 (Rv. 510042 - 01)
REQUISITO - CONTRIBUTIVO | Periodo di fruizione dell'assegno ordinario di invalidità - Aumento dell'anzianità contributiva dell'assicurato - Esclusione.
REQUISITO - CONTRIBUTIVO
La fruizione, anche in assenza di attività lavorativa, dell'assegno ordinario di invalidità, revocato prima del compimento dell'età pensionabile, non comporta, ai fini della maturazione o dell'incremento dei requisiti di contribuzione per la pensione di vecchiaia, un corrispondente aumento dell'anzianità contributiva dell'assicurato, atteso che nell'ordinamento previdenziale la regola generale è nel senso della corrispondenza della posizione assicurativa allo svolgimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza dell'impossibilità di qualsiasi incremento della prima, ancorché già costituita, quando manchi la seconda, salve le ipotesi eccezionali, non suscettibili di interpretazione estensiva, in cui il legislatore prevede una determinata condizione di inattività del lavoratore come equipollente a quella assicurativamente utile (come nel caso della contribuzione facoltativa).
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)