Sez. 3, Sentenza n. 2769 del 08/10/1971 (Rv. 353943 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - IMPOSSIBILITA DI UNA UTILIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ALTRI CONDOMINI IDENTICA A QUELLA ATTUATA DA UN CONDOMINO - IRRILEVANZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - IMPOSSIBILITA DI UNA UTILIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ALTRI CONDOMINI IDENTICA A QUELLA ATTUATA DA UN CONDOMINO - IRRILEVANZA.*
Il principio, secondo cui l'utilizzazione della cosa comune da parte di un condomino e lecita soltanto quando non impedisce agli altri condomini di esercitare il pari diritto sulla stessa cosa, non va inteso nel senso che sia assicurata agli altri condomini una utilizzazione identica a quella attuata dal condomino che ha attuato per primo la innovazione o la modificazione e tale da ridurre o annullare l'utilizzazione in precedenza legittimamente effettuata. L'opera (nella specie, apertura con lustriera, effettuata da un condomino nel muro perimetrale del fabbricato in corrispondenza del proprio scantinato, per dare a questo aria e lucè, lecita nel momento in cui venne eseguita da uno dei condomini, non puo essere frustrata da una utilizzazione successiva pretesa da un altro condomino (principio della prevenzione), non puo, cioe, divenire illecita in vista di un uso da altri preteso successivamente. (V 1026'68, mass n 332446).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)