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Sez. L, Sentenza n. 2009 del 25/02/1988 (Rv. 457878 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 13 DEL CCNL 9 OTTOBRE 1979 PER I DIRIGENTI INDUSTRIALI IN TEMA DI CONDIZIONI DELLA FACOLTÀ DI RECEDERE.*
Stato
decisa il 1988-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457878-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 13 DEL CCNL 9 OTTOBRE 1979 PER I DIRIGENTI INDUSTRIALI IN TEMA DI CONDIZIONI DELLA FACOLTÀ DI RECEDERE.*

L'interpretazione delle Disposizioni di contratti collettivi di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che l'art. 13 del C.C.n.L. 9 ottobre 1979 per i dirigenti industriali, riferendosi a tutte le vicende che incidono in maniera rilevante sull'elemento fiduciario proprio del rapporto di lavoro del dirigente, attribuisce a questo la facoltà di recedere dal rapporto stesso, con diritto a percepire una quota dell'indennità di preavviso, non solo nelle ipotesi, esplicitamente contemplate, di trasferimento della proprietà dell'azienda, di concentrazioni, fusioni e scorpori, ma anche nei casi in cui, per trasferimenti di quote o azioni di società, si determinano egualmente sostanziali cambiamenti nella titolarità dell'azienda, pur nell'ambito di un'immutata soggettività della società datrice di lavoro). (V 3985/86, mass n 446800; (Conf 258/85, mass n 438483).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 09/10/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)