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Sez. L, Sentenza n. 258 del 22/01/1985 (Rv. 438483 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DISCIPLINA CONTRATTUALE DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO PREVISTA DAL CCNL 6 FEBBRAIO 1975 PER I DIPENDENTI E FUNZIONARI DELLE CASSE DI RISPARMIO.*
Stato
decisa il 1985-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438483-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DISCIPLINA CONTRATTUALE DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO PREVISTA DAL CCNL 6 FEBBRAIO 1975 PER I DIPENDENTI E FUNZIONARI DELLE CASSE DI RISPARMIO.*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi non estesi erga omnes, implica apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e censurabili in Sede di legittimità se non sorretti da congrua e corretta motivazione ed inosservanti delle regole di ermeneutica contrattuale. (nella specie, la suprema Corte ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito, interpretando l'art. 104 del C.C.n.L. 6 febbraio 1975 per i dirigenti e funzionari delle casse di risparmio, il quale dispone che "in pendenza del giudizio" penale cui sia eventualmente sottoposto il dipendente, lo stesso può essere cautelarmente sospeso dal servizio, avevano ritenuto che tale misura potesse essere adottata solo a seguito di rinvio a giudizio o di richiesta di citazione a giudizio e perciò solo a seguito di chiusura della fase istruttoria e non già per il solo fatto dell'inizio dell'Azione penale). (V 4549/83, mass n 429424; (V 205/82, mass n 417897).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)