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Sez. 1, Sentenza n. 6821 del 27/07/1996 (Rv. 498832 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Decreto di ammissibilità - Presupposto processuale della successiva e distinta azione di merito - Mancanza - Conseguenze - Improponibilità della domanda di accertamento della filiazione.
Stato
decisa il 1996-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498832-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

Il giudizio sull'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità o maternità naturale rappresenta un presupposto processuale del successivo e distinto giudizio di merito, assimilabile agli altri requisiti attinenti alla costituzione ed allo svolgimento di quest'ultimo rapporto processuale; con la conseguenza che la parte istante, prima della pronunzia definitiva del decreto di ammissibilità è priva del potere giuridico di chiedere l'accertamento giudiziale della filiazione naturale e che la domanda nonostante questo proposta (nella specie, rivolta ad ottenere, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ., la declaratoria di paternità naturale del convenuto, con riserva di richiedere nel corso del medesimo giudizio prove ematologiche) deve essere dichiarata improponibile dal giudice della fase di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)