Sez. 6, Sentenza n. 16999 del 17/03/2025 Cc. (dep. 07/05/2025) Rv. 288035-01
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA | Arresto in "flagranza differita" ex art. 382-bis cod. proc. pen. - Reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi - Autoevidenza documentale dell'abitualità della condotta - Necessità - Condizioni.
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA
Ai fini dell'arresto in flagranza differita di cui all'art. 382-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 10 legge 24 novembre 2023, n. 168, la documentazione video-fotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, nel caso in cui si proceda per il delitto di maltrattamenti e difettino altri elementi indiziari che ne connotino l'abitualità, deve dare inequivocabilmente atto di una condotta lesiva che non risulti isolata, ma sia ascrivibile a un più ampio contesto di reiterata sopraffazione riferibile all'agente.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382 bis, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2023 num. 168 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)